Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 534
Navi e galleggianti già iscritti
In vigore dal 6 mag 1952
Per le navi e i galleggianti, che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti nelle matricole o nei registri, il proprietario deve presentare i documenti e la dichiarazione di cui all' entro sessanta giorni dalla data stessa.
Qualora entro tale termine i documenti e la dichiarazione non siano stati presentati, si presume la destinazione alla navigazione alturiera delle navi iscritte in matricola e la destinazione alla navigazione costiera o ai servizi ausiliari della navigazione delle navi e dei galleggianti iscritti nei registri.
Sui registri esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per ciascun galleggiante è apposta, l'indicazione di nave minore o di galleggiante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-534