Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo V›Sez. I
Art. 303
Procedura per la distinzione
In vigore dal 6 mag 1952
L'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti è determinata dal capo del compartimento o, nel caso previsto dall' del codice, dall'autorità consolare.
A tal fine, nel richiedere l'iscrizione, il proprietario deve presentare all'ufficio del porto presso il quale intende ottenere l'iscrizione stessa:
1) la documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni e alle sistemazioni riservate all'equipaggio;
2) una, dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante.
Contro il provvedimento dei capo dei compartimento o dell'autorità consolare il richiedente può proporre ricorso al ministro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-303