Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo V›Sez. I
Art. 304
Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti
In vigore dal 6 mag 1952
Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali, per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorità marittima secondo le norme stabilite dal ministro per la marina mercantile. Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-304