Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo V›Sez. I
Art. 306
Esami per periti stazzatori
In vigore dal 6 mag 1952
Possono conseguire e l'abilitazione di perito stazzatore, ai sensi dell' del codice, i costruttori navali e i capitani di lungo corso che abbiano superato un esame pratico presso l'ufficio compartimentale davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento stesso secondo le modalità stabilite, in via generale, dal ministro per la marina mercantile.
Il ministro predetto determina altresì in via generale i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami e le modalità degli esami.
Quando nella circoscrizione del compartimento non vi un numero sufficiente di ingegneri e costruttori navali o di capitani di lungo corso, abilitati a esercitare le funzioni di perito stazzatore, il ministro per la marina mercantile può autorizzare l'ammissione all'esame di padroni marittimi o di altre persone in considerazione della loro particolare attività tecnica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-306