Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. II

Art. 311

Elenco delle società autorizzate

In vigore dal 6 mag 1952
La società che richiede l'autorizzazione prevista dall' del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dei documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo precedente. La società che richiede l'equiparazione prevista dall' del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonché da (documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa è nello Stato. L'elenco di cui all'ultimo comma dell' del codice è tenuto presso il ministero della marina mercantile, e indica, per ciascuna società autorizzata, la denominazione sociale, la sede, il capitale e gli elementi dai quali si desume la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale e negli organi di amministrazione, ovvero, nel caso di società equiparate a norma dell' del codice, la costituzione o la sede o l'oggetto principale dell'impresa nello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-311

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