Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 315
Documenti per l'iscrizione
In vigore dal 6 mag 1952
Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall', il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:
1) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;
2) il certificato di stazza.
Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al ministro della marina mercantile:
1) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;
2) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell' del codice;
3) il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell' del codice;
4) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali;
5) una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave.
Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 3.
Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli del codice il certificato d'iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi.
L'iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell' del codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-315