Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 320
Modalità della nuova iscrizione
In vigore dal 6 mag 1952
Nei casi indicati negli l'ufficio che deve procedere al trasferimento della nave o del galleggiante trasmette all'ufficio presso il quale la nave o il galleggiante deve essere iscritto l'estratto della matricola, o del registro e il certificato di stazza.
Tale ufficio iscrive la nave o il galleggiante nelle matricole o nei registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riporta letteralmente le annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti reali e comunica la data e il numero della nuova iscrizione all'ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione della nave o del galleggiante, facendo menzione sulla matricola o sul registro del motivo della cancellazione, nonché dell'ufficio, della data e del numero di nuova iscrizione.
Gli estremi della nuova iscrizione sono annotati, appena possibile, sull'atto di nazionalità o sulla licenza e sugli altri documenti di bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-320