Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 320

Modalità della nuova iscrizione

In vigore dal 6 mag 1952
Nei casi indicati negli l'ufficio che deve procedere al trasferimento della nave o del galleggiante trasmette all'ufficio presso il quale la nave o il galleggiante deve essere iscritto l'estratto della matricola, o del registro e il certificato di stazza. Tale ufficio iscrive la nave o il galleggiante nelle matricole o nei registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riporta letteralmente le annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti reali e comunica la data e il numero della nuova iscrizione all'ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione della nave o del galleggiante, facendo menzione sulla matricola o sul registro del motivo della cancellazione, nonché dell'ufficio, della data e del numero di nuova iscrizione. Gli estremi della nuova iscrizione sono annotati, appena possibile, sull'atto di nazionalità o sulla licenza e sugli altri documenti di bordo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-320

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