Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 322

Iscrizione nei registri dell'autorità consolare

In vigore dal 6 mag 1952
Per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità consolare a termini dell' del codice, si osservano le norme per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-322

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