Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 318
Mancata designazione di rappresentante
In vigore dal 6 mag 1952
Se il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave non provvede a designare un rappresentante ivi residente, l'ufficio invita l'interessato a procedere alla predetta designazione, fissandogli il termine.
Trascorso inutilmente tale termine, sempre che nel luogo di iscrizione della nave non risieda l'armatore o il suo rappresentante, e sempre che non debba farsi luogo al trasferimento dell'iscrizione della nave a norma dell', ultimo comma, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall', l'iscrizione nelle matricole dell'ufficio del luogo di domicilio del proprietario.
Quando il proprietario non abbia il domicilio in una> località in
cui esista un ufficio marittimo autorizzato a tenere le matricole, le notificazioni degli atti relativi alla nave sono fatte, a tutti gli effetti, presso l'ufficio d'iscrizione della nave.
L'ufficio d'iscrizione provvede analogamente per le navi minori e per i galleggianti nel caso previsto dal capoverso dell' dei codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-318