Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 316

Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri

In vigore dal 6 mag 1952
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri con un numero progressivo e con l'indicazione, di nave minore o di galleggiante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-316

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo