Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 316
Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri
In vigore dal 6 mag 1952
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri con un numero progressivo e con l'indicazione, di nave minore o di galleggiante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-316