Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. II

Art. 312

Istituzioni di carattere privato con personalità giuridica

In vigore dal 6 mag 1952
Agli effetti dell' del codice, tra le società s'intendono compresi gli enti di carattere privato che abbiano acquistato la personalità giuridica a norma dell' del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-312

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