Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. II

Art. 310

Società autorizzate a possedere navi italiane

In vigore dal 6 mag 1952
Agli effetti dell', secondo comma, del codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle società le cui partecipazioni spettano per tre quarti a cittadini italiani. La prevalenza degli interessi nazionali negli Organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle societè in nome collettivo quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani, nelle società in accomandita quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative e negli altri enti privati di cui al successivo quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-310

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