Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo V›Sez. I
Art. 305
Ristazzatura nello Stato di navi stazzate all'estero
In vigore dal 6 mag 1952
La stazzatura della nave eseguita all'estero a norma del secondo comma dell' del codice deve essere nuovamente eseguita in via definitiva nello Stato, nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'approdo nello Stato e in ogni caso prima che la nave intraprenda un nuovo viaggio per l'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-305