Art. 302
Distinzione fra navi maggiori e navi minori
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-302
Distinzione fra navi maggiori e navi minori
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La disposizione stabilisce che sono navi alturiere quelle a vela o a motore che possiedono caratteristiche, dotazioni e alloggi per l'equipaggio idonei alla navigazione in alto mare. Tutte le altre imbarcazioni che hanno requisiti adatti unicamente alla navigazione costiera sono qualificate come navi costiere. La navigazione costiera viene espressamente definita come quella che si svolge lungo le coste dello Stato, siano esse continentali o insulari, entro un limite massimo di venti miglia di distanza.
La norma definisce i criteri tecnici e strutturali per distinguere le navi alturiere da quelle costiere ai fini dell'applicazione del codice della navigazione.
Si applica a proprietari, armatori ed equipaggi di navi a propulsione meccanica o a vela soggette alla disciplina della navigazione marittima.
Un'imbarcazione a motore dotata di alloggi e attrezzature idonee a compiere viaggi solo entro 15 miglia dalla costa viene classificata come nave costiera. Se la stessa imbarcazione dovesse essere equipaggiata e strutturata per affrontare il mare aperto oltre le 20 miglia, rientrerebbe nella categoria delle navi alturiere.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.