Art. 302 · Distinzione fra navi maggiori e navi minori
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VSez. I

Art. 302

480 / 563

Distinzione fra navi maggiori e navi minori

In vigore dal 6 mag 1952
Agli effetti del secondo comma dell' del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte a navigazione di altura. Si considerano navi costiere tutte le altre navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera. Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-302