Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VIII

Art. 297

Esami

In vigore dal 6 mag 1952
Il ministro per la marina mercantile stabilisce, in via generale la composizione delle commissioni giudicatrici, le norme e le modalità per la costituzione di esse, i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami, nonché le norme per l'effettuazione di quieti e per gli esperimenti pratici. Il ministro stabilisce altresì in via generale i documenti che devono essere presentati per il rilascio delle patenti e degli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-297

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