Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VII
Art. 294
Spese per gli esperimenti pratici
In vigore dal 6 mag 1952
Qualora per gli esperimenti pratici sia necessario l'impiego di mezzi nautici, le spese relative sono a carico dei candidati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-294