Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VII

Art. 294

Spese per gli esperimenti pratici

In vigore dal 6 mag 1952
Qualora per gli esperimenti pratici sia necessario l'impiego di mezzi nautici, le spese relative sono a carico dei candidati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-294

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo