Art. 294 · Spese per gli esperimenti pratici
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VII

Art. 294

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Spese per gli esperimenti pratici

In vigore dal 6 mag 1952
Qualora per gli esperimenti pratici sia necessario l'impiego di mezzi nautici, le spese relative sono a carico dei candidati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-294