Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VII

Art. 290

Ammissione agli esami orali

In vigore dal 6 mag 1952
I candidati che superano le prove scritte, conseguendo il voto di sei decimi per ciascuna di esse, sono ammessi a sostenere gli esami orali e gli esperimenti pratici. I candidati sono informati della loro ammissione agli esami orali e agli esperimenti pratici; inoltre un elenco di essi, in ordine alfabetico, è pubblicato nell'albo dell'ufficio che ha bandito il concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-290

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