Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VII

Art. 286

Ammissione agli esami

In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità marittima mercantile informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione nell'albo dell'ufficio dell'elenco nominativo degli ammessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-286

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