Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VI

Art. 281

Cancellazione dai registri

In vigore dal 6 mag 1952
Alla cancellazione dai registri del personale tecnico delle costruzioni navali si procede oltre che nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi: a) morte dell'iscritto; b) dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare la professione; c) avere riportato condanna per uno dei reati indicati nell', n. 4. La causa di cancellazione prevista, dalla lett. c) del presente articolo non si applica agli allievi maestri d'ascia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-281

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