Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 277
Ingegnere navale
In vigore dal 6 mag 1952
Per essere iscritto in qualità di ingegnere navale nel registro di cui all', occorrono i seguenti requisiti:
1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale,
2) avere compiuto ventitrè anni di età;
3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell', n. 4.
L'ingegnere navale può progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-277