Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VI

Art. 277

Ingegnere navale

In vigore dal 6 mag 1952
Per essere iscritto in qualità di ingegnere navale nel registro di cui all', occorrono i seguenti requisiti: 1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale, 2) avere compiuto ventitrè anni di età; 3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell', n. 4. L'ingegnere navale può progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-277

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