Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VI

Art. 278

Costruttore navale

In vigore dal 6 mag 1952
Per essere iscritto in qualità; di costruttore navale nel registro di cui all', occorrono i seguenti requisiti: 1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell', n. 4; 4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali. Il costruttore navale può progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio. Può progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-278

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