Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 278
Costruttore navale
In vigore dal 6 mag 1952
Per essere iscritto in qualità; di costruttore navale nel registro di cui all', occorrono i seguenti requisiti:
1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell', n. 4;
4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali.
Il costruttore navale può progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio.
Può progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-278