Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo V

Art. 274

Marinaio motorista

In vigore dal 13 ago 1971
Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanna per i reati indicati nello , n. 4; 3) avere compiuto i 19 anni di età; 4) avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il marinaio motorista può condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci; b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-274

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