Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo V
Art. 274
Marinaio motorista
In vigore dal 13 ago 1971
Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanna per i reati indicati nello , n. 4;
3) avere compiuto i 19 anni di età;
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio motorista può condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-274