Art. 273
Motorista abilitato
Le tue annotazioni
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Motorista abilitato
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La disposizione stabilisce che per diventare motorista abilitato bisogna avere almeno 19 anni, essere iscritti nella terza categoria della gente di mare, aver assolto l'obbligo scolastico e non avere determinate condanne penali. È inoltre richiesto di frequentare un corso di specializzazione autorizzato, svolgere 12 mesi di navigazione su specifici motori e superare un apposito esame. Chi ottiene l'abilitazione può condurre motori a combustione interna o a scoppio entro precisi limiti di potenza e stazza su navi passeggeri, navi merci o imbarcazioni da pesca costiera. Infine, per i meccanici e motoristi provenienti dalla Marina Militare con apposito certificato civile fino a 400 cavalli asse è previsto l'esonero dall'esame, purché soddisfino i requisiti di moralità, istruzione e navigazione.
La norma definisce i requisiti formativi, professionali e anagrafici necessari per ottenere il titolo di motorista abilitato e ne fissa i precisi limiti operativi di conduzione a tutela della sicurezza della navigazione.
Si applica a coloro che intendono conseguire il titolo professionale di motorista abilitato e ai meccanici o motoristi provenienti dalla Marina Militare.
Un marittimo di 20 anni, iscritto nella terza categoria della gente di mare e con licenza di scuola dell'obbligo, frequenta il corso autorizzato, effettua un anno di navigazione al servizio di motori marittimi e supera l'esame ministeriale. Una volta ottenuto il titolo, viene imbarcato per condurre un motore entro i limiti di potenza previsti su un'imbarcazione adibita alla pesca costiera.
Per il rilascio del titolo è obbligatorio possedere i requisiti anagrafici e morali, aver assolto l'obbligo scolastico, aver frequentato il corso di specializzazione autorizzato, aver maturato 12 mesi di navigazione e aver superato l'esame stabilito con decreto ministeriale.
L'articolo 273 del regolamento è stato modificato in passato dal D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 (articolo unico), dal D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 (articolo unico, comma 1) e dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81, art. 5-ter, comma 7, lettera b).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.