Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo V

Art. 273

Motorista abilitato

In vigore dal 12 mar 2006
Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 19 anni di età; 3) non avere riportato condanne per i reati indicati nello , n. 4; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile; 6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il motorista abilitato può condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci; b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata. I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere i relativi esami, purchè in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-273

In sintesi

La disposizione stabilisce che per diventare motorista abilitato bisogna avere almeno 19 anni, essere iscritti nella terza categoria della gente di mare, aver assolto l'obbligo scolastico e non avere determinate condanne penali. È inoltre richiesto di frequentare un corso di specializzazione autorizzato, svolgere 12 mesi di navigazione su specifici motori e superare un apposito esame. Chi ottiene l'abilitazione può condurre motori a combustione interna o a scoppio entro precisi limiti di potenza e stazza su navi passeggeri, navi merci o imbarcazioni da pesca costiera. Infine, per i meccanici e motoristi provenienti dalla Marina Militare con apposito certificato civile fino a 400 cavalli asse è previsto l'esonero dall'esame, purché soddisfino i requisiti di moralità, istruzione e navigazione.

Perché esiste questa norma

La norma definisce i requisiti formativi, professionali e anagrafici necessari per ottenere il titolo di motorista abilitato e ne fissa i precisi limiti operativi di conduzione a tutela della sicurezza della navigazione.

A chi si applica

Si applica a coloro che intendono conseguire il titolo professionale di motorista abilitato e ai meccanici o motoristi provenienti dalla Marina Militare.

Esempio pratico

Un marittimo di 20 anni, iscritto nella terza categoria della gente di mare e con licenza di scuola dell'obbligo, frequenta il corso autorizzato, effettua un anno di navigazione al servizio di motori marittimi e supera l'esame ministeriale. Una volta ottenuto il titolo, viene imbarcato per condurre un motore entro i limiti di potenza previsti su un'imbarcazione adibita alla pesca costiera.

Adempimenti e conseguenze

Per il rilascio del titolo è obbligatorio possedere i requisiti anagrafici e morali, aver assolto l'obbligo scolastico, aver frequentato il corso di specializzazione autorizzato, aver maturato 12 mesi di navigazione e aver superato l'esame stabilito con decreto ministeriale.

Cosa è cambiato

L'articolo 273 del regolamento è stato modificato in passato dal D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 (articolo unico), dal D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 (articolo unico, comma 1) e dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81, art. 5-ter, comma 7, lettera b).

Domande frequenti

Quali navi e motori può condurre il motorista abilitato?Può condurre motori a combustione interna o a scoppio fino a 85 cavalli asse su navi passeggeri fino a 25 tonnellate (nel compartimento di iscrizione), fino a 400 cavalli asse su navi merci, oppure su navi da pesca costiera di stazza non superiore a 100 GT.
L'abilitazione ottenuta è valida per qualsiasi tipo di motore?No, il testo specifica espressamente che l'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale viene rilasciata.
Chi proviene dalla Marina Militare deve sostenere l'esame?I meccanici e motoristi della Marina Militare con certificato per uso civile fino a 400 cavalli asse possono ottenere il titolo senza sostenere l'esame, purché rispettino i requisiti penali, scolastici e i 12 mesi di navigazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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