Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VI

Art. 275

Registro d'iscrizione

In vigore dal 6 mag 1952
Il personale tecnico delle costruzioni navali è iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario. Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica: a) le generalità dell'iscritto; b) il domicilio; c) l'abilitazione professionale di cui è in possesso; d) i dati relativi all'attività professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi. Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre: 1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione; 2) le benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) le condanne riportate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-275

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