Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 280
Maestro d'ascia
In vigore dal 6 mag 1952
Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della, professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i ventuno anni di età;
b) essere iscritto nel registro di cui all';
c) non avere riportato condanna per i reati indicati nell', n. 4;
d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorità marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto;
e) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile.
Il maestro d'ascia, può costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-280