Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 238

Requisiti per l'iscrizione

In vigore dal 6 mag 1952
Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall' (del codice, è necessario: 1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneità fisica dei marittimi; 2) saper nuotare e vogare; 3) essere domiciliato nel territorio dello Stato; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-238

In sintesi

Per potersi iscrivere nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria occorre possedere specifici requisiti oltre a quelli previsti dall'articolo 119 del codice. È necessario avere l'idoneità fisica alla navigazione secondo le leggi speciali e saper nuotare e vogare. Bisogna inoltre avere il domicilio nel territorio dello Stato. Infine, non si deve aver riportato condanne per determinati reati gravi o contro il patrimonio e la fede pubblica, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce i requisiti fisici, pratici, di domicilio e di onorabilità necessari per essere iscritti nelle matricole della gente di mare.

A chi si applica

Si applica a coloro che intendono ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria.

Esempio pratico

Un cittadino domiciliato in Italia richiede l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria. Per completare la procedura, dimostra di essere idoneo fisicamente, supera la prova di nuoto e voga e presenta la documentazione che attesta l'assenza di condanne per i reati indicati dalla legge.

Adempimenti e conseguenze

Per ottenere l'iscrizione è obbligatorio dimostrare l'idoneità fisica, la capacità di nuotare e vogare, il domicilio nello Stato e l'assenza delle condanne penali ostative indicate nel testo.

Domande frequenti

È richiesta un'abilità fisica o pratica specifica per l'iscrizione?Sì, è necessario essere riconosciuti idonei fisicamente alla navigazione secondo le leggi speciali e saper nuotare e vogare.
Chi ha subito condanne penali può iscriversi?Non può iscriversi chi è stato condannato per delitti punibili con reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o per specifici reati (come furto, truffa, contrabbando, ricettazione o contro la fede pubblica), a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.
È necessario avere il domicilio in Italia?Sì, tra i requisiti richiesti vi è quello di essere domiciliato nel territorio dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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