Art. 238
Requisiti per l'iscrizione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-238
Requisiti per l'iscrizione
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Per potersi iscrivere nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria occorre possedere specifici requisiti oltre a quelli previsti dall'articolo 119 del codice. È necessario avere l'idoneità fisica alla navigazione secondo le leggi speciali e saper nuotare e vogare. Bisogna inoltre avere il domicilio nel territorio dello Stato. Infine, non si deve aver riportato condanne per determinati reati gravi o contro il patrimonio e la fede pubblica, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.
La norma stabilisce i requisiti fisici, pratici, di domicilio e di onorabilità necessari per essere iscritti nelle matricole della gente di mare.
Si applica a coloro che intendono ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria.
Un cittadino domiciliato in Italia richiede l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria. Per completare la procedura, dimostra di essere idoneo fisicamente, supera la prova di nuoto e voga e presenta la documentazione che attesta l'assenza di condanne per i reati indicati dalla legge.
Per ottenere l'iscrizione è obbligatorio dimostrare l'idoneità fisica, la capacità di nuotare e vogare, il domicilio nello Stato e l'assenza delle condanne penali ostative indicate nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.