Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 233
Navigazione su navi estere
In vigore dal 6 mag 1952
La navigazione effettuata su navi di bandiera, estera è provata con documenti rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e autenticati dall'autorità consolare italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-233