Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 234
Domicilio degli iscritti
In vigore dal 6 mag 1952
Gli iscritti nelle matricole della gente di mare devono comunicare all'ufficio di iscrizione le variazioni del loro domicilio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-234