Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 237
Imbarco su navi di bandiera estera
In vigore dal 6 mag 1952
L'arruolamento di marittimi su navi di bandiera estera è subordinato al nulla osta dell'autorità marittima mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi speciali, l'autorità militare.
Il marittimo deve dare comunicazione dell'avvenimento imbarco su nave di bandiera estera all'autorità marittima competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-237