Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IV

Art. 237

Imbarco su navi di bandiera estera

In vigore dal 6 mag 1952
L'arruolamento di marittimi su navi di bandiera estera è subordinato al nulla osta dell'autorità marittima mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi speciali, l'autorità militare. Il marittimo deve dare comunicazione dell'avvenimento imbarco su nave di bandiera estera all'autorità marittima competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-237

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