Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 235
Trasferimento d'iscrizione
In vigore dal 6 mag 1952
Se un marittimo chiede di essere trasferito, nelle matricole di altro ufficio, l'ufficio presso cui il marittimo è iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all'ufficio presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito.
L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da comunicazione del nuovo numero di matricola all'ufficio di provenienza, che provvede alla cancellazione del marittimo trasferito.
Sulla nuova matricola devono essere effettuate le annotazioni di cui agli .
I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-235