Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 243

Annotazioni sulle matricole

In vigore dal 6 mag 1952
Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalità e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto: 1) la qualifica all'atto dell'immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l'immatricolazione; 2) le attestazioni di benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l'anno in cui l'iscritto compie il diciottesimo anno di età; 5) l'esito di leva; 6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo; 7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell', n. 1; 8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare; 9) il nulla osta dell'autorità marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell'; 10) il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui è richiesto; 11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti; 12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali, o di altre qualiliche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza; 13) i periodi di inabilità al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge; 14) l'eventuale possesso del libretto di lavoro a terra; 15) le pene disciplinari; 16) le condanne per reati marittimi o comuni; 17) la cancellazione della matricola e i motivi che l'hanno determinata. Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria. Sulla matricola è applicata la fotografia dell'iscritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-243

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