Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 243
Annotazioni sulle matricole
In vigore dal 6 mag 1952
Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalità e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all'atto dell'immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l'immatricolazione;
2) le attestazioni di benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l'anno in cui l'iscritto compie il diciottesimo anno di età;
5) l'esito di leva;
6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo;
7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell', n. 1;
8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare;
9) il nulla osta dell'autorità marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell';
10) il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui è richiesto;
11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti;
12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali, o di altre qualiliche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza;
13) i periodi di inabilità al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge;
14) l'eventuale possesso del libretto di lavoro a terra;
15) le pene disciplinari;
16) le condanne per reati marittimi o comuni;
17) la cancellazione della matricola e i motivi che l'hanno determinata.
Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria.
Sulla matricola è applicata la fotografia dell'iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-243