Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 240

Altri documenti per l'iscrizione

In vigore dal 6 mag 1952
I richiedenti l'immatricolazione devono altresì produrre: 1) certificato d'iscrizione nelle liste di leva di terra e nulla osta all'imbarco rilasciato dal competente commissario di leva per coloro che presentino la domanda nell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età; ovvero certificato d'esito di leva per coloro che abbiano già concorso alla leva, ovvero estratto della matricola militare per coloro che abbiano prestato servizio militare; in quest'ultimo caso, se abbiano prestato servizio nell'esercito, nulla osta del distretto militare; 2) fotografia autenticata dall'autorità comunale; 3) eventuali documenti professionali. Per gli allievi degli istituti di educazione marinara, deve essere prodotto un certificato di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto. I militari della marina militare che chiedono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare non oltre tre mesi dalla data del congedo, possono produrre in sostituzione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo, un estratto della matricola militare. Il possesso dei requisiti di cui al n. 2 dell' può risultare da annotazione apposta sull'estratto matricolare dall'autorità militare marittima che lo rilascia. Qualora il militare sia inviato in congedo per riforma o per malattia comunque contratta, devono essere esibiti i certificati di cui al n. 3 del precedente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-240

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