Art. 234 · Domicilio degli iscritti
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IV

Art. 234

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Domicilio degli iscritti

In vigore dal 6 mag 1952
Gli iscritti nelle matricole della gente di mare devono comunicare all'ufficio di iscrizione le variazioni del loro domicilio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-234