Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 228
Verifica della regolarità dei documenti
In vigore dal 6 mag 1952
I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarità è fatta annotazione firmata dal funzionario stesso.
I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale è annotato il nome e cognome dell'iscritto nonché la data e il numero d'iscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-228