Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 226
Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco
In vigore dal 6 mag 1952
I movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi devono essere comunicati entro quindici giorni all'ufficio marittimi d'iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-226