Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 225
Rilascio di un nuovo Libretto
In vigore dal 6 mag 1952
L'ufficio di iscrizione rilascia un nuovo libretto di navigazione quando consti o si abbiano sufficienti indizi della perdita o della distruzione del precedente. In ogni caso, è sempre in facoltà degli uffici di porto di munire i richiedenti di un foglio provvisorio, conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, valevole fino alla emissione del nuovo libretto.
Se il libretto smarrito è in seguito ritrovato, l'ufficio di porto cui è presentato provvede a ritirarlo e, previo accertamento che non sia servito a fini illeciti, lo annulla annotandovi la ragione dell'annullamento.
Un nuovo libretto di navigazione è pure rilasciato quando il precedente sia reso inservibile per il suo cattivo stato o per aver tutte le pagine scritte. In tal caso il vecchio libretto è annullato.
I libretti annullati sono conservati presso l'ufficio d'iscrizione del marittimo.
Il nuovo libretto di navigazione deve contenere le annotazioni del precedente libretto desunte alla matricola; i periodi di navigazione sono riprodotti in complesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-225