Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IV

Art. 222

Annotazioni sul libretto

In vigore dal 6 mag 1952
Sul libretto di navigazione sono riprodotte le annotazioni della matricola. Non sono annotate le condanne per reati marittimi o comuni, eccettuate le condanne per diserzione. Sono invece annotati i provvedimenti di interdizione o di sospensione dai titoli o dalla professione marittima e quelli di inibizione dell'esercizio della professione stessa. Trascorsi cinque anni senza che il marittimo abbia, subito altri provvedimenti della natura di quelli indicati nel comma precedente, si procede alla cancellazione delle annotazioni sul libretto di navigazione, che verrà sostituito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-222

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