Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VII

Art. 218

Cancellazione dal registro

In vigore dal 6 mag 1952
Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilità al servizio; 3) per avere il barcaiolo raggiunta l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'. L'invalidità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell' del presente regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-218

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