Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VI

Art. 214

Cancellazione dal registro degli ormeggiatori

In vigore dal 20 lug 2024
1. L'ormeggiatore è cancellato dal registro degli ormeggiatori: a) per morte; b) per permanente inidoneità al servizio; c) in caso di accertata positività al test per il rilevamento della presenza di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope, a seguito delle visite eseguite nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all', comma 3, se nel triennio precedente è stata disposta per due volte la sospensione dal servizio a causa della medesima positività; d) per raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata di cui all', commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero se beneficia di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo dal Fondo bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (Fondormoli); e) per cancellazione dalle matricole della gente di mare; f) per mancato rinnovo del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all', comma 4, lettera c); g) per mancato rilascio del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all', comma 4, lettera d); h) a domanda dell'interessato e comunque in caso di recesso dalla società cooperativa di cui all'; i) per perdita della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea; l) per condanna, con sentenza irrevocabile, per uno o più reati che impediscono la partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'; m) per trasferimento a seguito di mobilità; n) nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice della navigazione. 2. La cancellazione dal registro comporta la perdita della qualità di socio della cooperativa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-214

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