Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VII
Art. 215
Attività dei barcaioli
In vigore dal 6 mag 1952
I barcaioli sono addetti alla condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell'ambito del porto presso il cui ufficio essi sono iscritti.
Il comandante del porto disciplina il servizio dei barcaioli in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Il comandante del porto determina, in particolare, le tariffe per le operazioni svolte dai barcaioli.
Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunità, il capo del compartimento può costituire i barcaioli in gruppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-215