Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 220
Libretto di navigazione
In vigore dal 6 mag 1952
Il libretto di navigazione è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Il libretto di navigazione è l'unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione è limitata esclusivamente all'esercizio del traffico locale e della pesca costiera.
Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti.
Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, è documento di identità personale e vale come passaporto per le esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima; ha anche lo stesso valore nei casi stabiliti da leggi e regolamenti speciali.
Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-220