Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VII

Art. 216

Registro dei barcaioli

In vigore dal 6 mag 1952
Il registro dei barcaioli è tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attività. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti: 1) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino; 7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma è ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell' di questo regolamento. IL comandante del porto può limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-216

In sintesi

L'articolo stabilisce che il comandante del porto tiene il registro dei barcaioli e ne può limitare il numero totale in base al traffico marittimo. Per iscriversi al registro occorre avere tra i 18 e i 45 anni, la cittadinanza italiana, una sana costituzione fisica accertata da un medico e buona condotta morale e civile. È inoltre necessario non aver riportato condanne per determinati reati gravi o specifici, risiedere nel comune del porto (o in uno vicino) e aver completato almeno un anno di navigazione in servizio di coperta. Se la visita medica dà esito negativo, l'interessato può presentare ricorso.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina l'accesso alla professione di barcaiolo per garantire che l'attività sia svolta solo da soggetti in possesso di specifici requisiti fisici, morali e professionali, oltre a consentire la regolazione del servizio in base alle necessità del porto.

A chi si applica

Si applica a coloro che intendono svolgere l'attività di barcaiolo in un porto e ai comandanti di porto responsabili della tenuta del registro.

Esempio pratico

Un cittadino italiano di 25 anni, residente vicino al porto e con un anno di servizio di navigazione in coperta, richiede l'iscrizione al registro dei barcaioli. Dopo aver superato la visita medica del medico di porto e dimostrato l'assenza di condanne penali ostative, può essere iscritto nel registro se il comandante del porto non ha stabilito limiti numerici incompatibili.

Adempimenti e conseguenze

Per esercitare l'attività è obbligatorio ottenere l'iscrizione nel registro tenuto dal comandante del porto, possedendo tutti i requisiti di età, cittadinanza, idoneità fisica accertata da visita medica, condotta penale e morale, residenza ed esperienza di navigazione.

Domande frequenti

Quali sono i limiti di età per iscriversi nel registro dei barcaioli?Per ottenere l'iscrizione è necessario avere un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni.
Cosa si può fare se l'esito della visita medica per l'iscrizione non è favorevole?Contro le risultanze della visita sanitaria è ammesso ricorso secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il comandante del porto può stabilire un limite al numero di barcaioli iscritti?Sì, il comandante del porto ha la facoltà di limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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