Art. 216
Registro dei barcaioli
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-216
Registro dei barcaioli
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L'articolo stabilisce che il comandante del porto tiene il registro dei barcaioli e ne può limitare il numero totale in base al traffico marittimo. Per iscriversi al registro occorre avere tra i 18 e i 45 anni, la cittadinanza italiana, una sana costituzione fisica accertata da un medico e buona condotta morale e civile. È inoltre necessario non aver riportato condanne per determinati reati gravi o specifici, risiedere nel comune del porto (o in uno vicino) e aver completato almeno un anno di navigazione in servizio di coperta. Se la visita medica dà esito negativo, l'interessato può presentare ricorso.
La norma disciplina l'accesso alla professione di barcaiolo per garantire che l'attività sia svolta solo da soggetti in possesso di specifici requisiti fisici, morali e professionali, oltre a consentire la regolazione del servizio in base alle necessità del porto.
Si applica a coloro che intendono svolgere l'attività di barcaiolo in un porto e ai comandanti di porto responsabili della tenuta del registro.
Un cittadino italiano di 25 anni, residente vicino al porto e con un anno di servizio di navigazione in coperta, richiede l'iscrizione al registro dei barcaioli. Dopo aver superato la visita medica del medico di porto e dimostrato l'assenza di condanne penali ostative, può essere iscritto nel registro se il comandante del porto non ha stabilito limiti numerici incompatibili.
Per esercitare l'attività è obbligatorio ottenere l'iscrizione nel registro tenuto dal comandante del porto, possedendo tutti i requisiti di età, cittadinanza, idoneità fisica accertata da visita medica, condotta penale e morale, residenza ed esperienza di navigazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.