Art. 216 · Registro dei barcaioli
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VII

Art. 216

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Registro dei barcaioli

In vigore dal 6 mag 1952
Il registro dei barcaioli è tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attività. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti: 1) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino; 7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma è ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell' di questo regolamento. IL comandante del porto può limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.
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