Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VII
Art. 216
423 / 563Registro dei barcaioli
In vigore dal 6 mag 1952
Il registro dei barcaioli è tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attività.
Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino;
7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta.
Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma è ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell' di questo regolamento.
IL comandante del porto può limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-216