Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 212
AbrogatoTariffe
In vigore dal 6 mag 1952 al 19 lug 2024
Le tariffe e le altre norme per le operazioni di ormeggio e di disormeggio sono, per ciascun porto, stabilite dal capo del compartimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-212