Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 209
AbrogatoDisciplina del servizio di ormeggio
In vigore dal 6 mag 1952 al 19 lug 2024
Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto.
Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunità, il capo del compartimento può costituire gli ormeggiatori in gruppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-209