Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 219
Matricole
In vigore dal 6 mag 1952
Le matricole nelle quali a termini dell' del codice è iscritta la gente di mare sono conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Per le tre categorie della gente di mare di cui all' del codice le matricole sono tenute separatamente.
Le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal ministro per la marina mercantile.
Le imatricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonché dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal ministro per la marina mercantile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-219