Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IV

Art. 223

Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco

In vigore dal 6 mag 1952
Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco devono essere effettuate sui libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca. Le annotazioni devono indicare il luogo e la data dell'imbarco; la qualilica con la quale il marittimo è arruolato; il tipo, il nome, il tonnellaggio, l'ufficio e il numero di iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equipaggio; il luogo e la data di sbarco con l'indicazione del motivo dello sbarco stesso, nonché della specie della navigazione compiuta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-223

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