Art. 224
Modalità delle annotazioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-224
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La disposizione disciplina come devono essere effettuate le annotazioni sui libretti di navigazione. Tali registrazioni possono essere svolte esclusivamente da un ufficiale o da un funzionario delegato dell'ufficio marittimo o consolare. Chi esegue l'annotazione ha l'obbligo di firmarla, applicare il timbro d'ufficio e indicare la propria qualifica.
La norma stabilisce le modalità formali per garantire l'autenticità, la validità e la tracciabilità delle annotazioni inserite sui libretti di navigazione.
Si applica agli ufficiali e ai funzionari delegati degli uffici marittimi o consolari incaricati di effettuare registrazioni sui libretti di navigazione.
Un funzionario delegato presso un ufficio marittimo deve inserire un'annotazione sul libretto di navigazione di un marittimo. Dopo aver redatto il testo, il funzionario appone la propria firma, il timbro dell'ufficio e specifica la propria qualifica professionale.
Obbligo per il funzionario o ufficiale delegato di firmare l'annotazione, apporre il timbro d'ufficio e indicare la propria qualifica; il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.