In sintesi
La disposizione disciplina come devono essere effettuate le annotazioni sui libretti di navigazione. Tali registrazioni possono essere svolte esclusivamente da un ufficiale o da un funzionario delegato dell'ufficio marittimo o consolare. Chi esegue l'annotazione ha l'obbligo di firmarla, applicare il timbro d'ufficio e indicare la propria qualifica.
Perché esiste questa norma
La norma stabilisce le modalità formali per garantire l'autenticità, la validità e la tracciabilità delle annotazioni inserite sui libretti di navigazione.
A chi si applica
Si applica agli ufficiali e ai funzionari delegati degli uffici marittimi o consolari incaricati di effettuare registrazioni sui libretti di navigazione.
Esempio pratico
Un funzionario delegato presso un ufficio marittimo deve inserire un'annotazione sul libretto di navigazione di un marittimo. Dopo aver redatto il testo, il funzionario appone la propria firma, il timbro dell'ufficio e specifica la propria qualifica professionale.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo per il funzionario o ufficiale delegato di firmare l'annotazione, apporre il timbro d'ufficio e indicare la propria qualifica; il testo non prevede sanzioni.
Domande frequenti
Chi è autorizzato a eseguire le annotazioni sui libretti di navigazione?Le annotazioni possono essere eseguite solo dall'ufficiale o da altro funzionario delegato dell'ufficio marittimo o dell'ufficio consolare.
Quali elementi devono essere apposti insieme alla firma dell'ufficiale o funzionario?Oltre alla firma, devono essere obbligatoriamente apposti il timbro d'ufficio e la menzione della qualifica del funzionario o ufficiale.
Anche gli uffici consolari possono effettuare queste annotazioni?Sì, le annotazioni possono essere eseguite anche da un funzionario o ufficiale a ciò delegato appartenente a un ufficio consolare.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.